trit_Codex_Canonici_Iuris2273_43

Can. 1664 – Le risposte delle parti, dei testimoni e dei periti, le richieste e le eccezioni degli avvocati devono essere redatte per iscritto dal notaio, ma sommariamente e soltanto relativamente alla sostanza della cosa controversa e devono essere sottoscritte da coloro che depongono.

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