trit_Codex_Canonici_Iuris2270_16
Can. 1662 – Nell’udienza in primo luogo sono trattate le questioni di cui ai cann. 1459-1464.
Can. 1662 – Nell’udienza in primo luogo sono trattate le questioni di cui ai cann. 1459-1464.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019