trit_Codex_Canonici_Iuris2268_47
Can. 1661 – § 1. Trascorsi i termini di cui ai cann. 1659 e 1660, il giudice, visti gli atti, determini la formulazione del dubbio; quindi citi tutti coloro che devono comparire ad una udienza, da tenersi non oltre un mese, allegando per le parti la formulazione del dubbio.