trit_Codex_Canonici_Iuris2267_34
Can. 1660 – Qualora le eccezioni della parte convenuta lo esigano, il giudice fissi un termine alla parte attrice per rispondere, così che dagli elementi addotti da entrambi egli abbia chiaro l’oggetto della controversia.
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Tag: Codex_Canonici_Iuris2267
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