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trit_Codex_Canonici_Iuris2260_31

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 1654 – § 1. L’esecutore, salvo alcunché non sia lasciato al suo arbitrio dal tenore stesso della sentenza, deve mandare ad esecuzione la sentenza stessa, secondo il senso ovvio delle parole.

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