trit_Codex_Canonici_Iuris2260_31
Can. 1654 – § 1. L’esecutore, salvo alcunché non sia lasciato al suo arbitrio dal tenore stesso della sentenza, deve mandare ad esecuzione la sentenza stessa, secondo il senso ovvio delle parole.
Can. 1654 – § 1. L’esecutore, salvo alcunché non sia lasciato al suo arbitrio dal tenore stesso della sentenza, deve mandare ad esecuzione la sentenza stessa, secondo il senso ovvio delle parole.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019