trit_Codex_Canonici_Iuris2258_38
§ 2. Che se questi non lo voglia fare o sia negligente, l’esecuzione spetta, ad istanza della parte interessata o anche d’ufficio, all’autorità cui è soggetto il tribunale di appello a norma dl can. 1339, § 3.
Visitatori: 18
Tag: Codex_Canonici_Iuris2258
Potrebbero interessarti anche...