trit_Codex_Canonici_Iuris2255_51

Can. 1651 – Non potrà avere luogo l’esecuzione prima che il giudice abbia emesso il decreto esecutivo, con il quale si stabilisce che la sentenza stessa deve essere mandata ad esecuzione; questo decreto a seconda della diversa natura delle cause, sia incluso nel testo stesso della sentenza oppure sia edito separatamente.

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