trit_Codex_Canonici_Iuris2250_27
Can. 1642 – § 1. La cosa passata in giudicato gode della stabilità del diritto e non può essere direttamente impugnata se non a norma del can. 1645, § 1.
Can. 1642 – § 1. La cosa passata in giudicato gode della stabilità del diritto e non può essere direttamente impugnata se non a norma del can. 1645, § 1.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019