trit_Codex_Canonici_Iuris2249_52

Can. 1640 – Nel grado d’appello si deve procedere allo stesso modo che in prima istanza, salve le debite proporzioni; ma, se non si debbano eventualmente completare le prove, si addivenga alla discussione e alla sentenza immediatamente dopo la contestazione della lite fatta a norma dei cann. 1513, § 1 e 1639, § 1.

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