trit_Codex_Canonici_Iuris2240_17
Can. 1636 – § 1. L’appellante può rinunciare all’appello con gli effetti di cui al can. 1525.
Can. 1636 – § 1. L’appellante può rinunciare all’appello con gli effetti di cui al can. 1525.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019