trit_Codex_Canonici_Iuris2233_27
Can. 1632 – § 1. Se nell’appello non è indicato a quale tribunale esso è diretto, si presume fatto al tribunale di cui ai cann. 1438 e 1439.
Can. 1632 – § 1. Se nell’appello non è indicato a quale tribunale esso è diretto, si presume fatto al tribunale di cui ai cann. 1438 e 1439.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019