trit_Codex_Canonici_Iuris2231_18
§ 2. Se l’appello è fatto a voce, il notaio lo rediga per iscritto avanti allo stesso appellante.
§ 2. Se l’appello è fatto a voce, il notaio lo rediga per iscritto avanti allo stesso appellante.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019