trit_Codex_Canonici_Iuris222_38

Can. 144 – § 1. Nell’errore comune di fatto o di diritto, e parimenti nel dubbio positivo e probabile sia di diritto sia di fatto, la Chiesa supplisce, tanto nel foro esterno quanto interno, la potestà di governo esecutiva.

Clic per vedere traduzione  trlat_Codex_Canonici_Iuris222_32

Potrebbero interessarti anche...