trit_Codex_Canonici_Iuris2227_54

§ 2. Il giudice stesso può ritrattare d’ufficio la propria sentenza nulla o correggerla entro il termine stabilito per agire dal can. 1623, a meno che nel frattempo non sia stato interposto appello insieme alla querela di nullità o la nullità sia stata sanata per il decorso del termine di cui al can. 1623.

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