trit_Codex_Canonici_Iuris2218_80
Can. 1616 – § 1. Se nel testo della sentenza sia sfuggito un errore di calcolo o vi sia stato un errore materiale nella trascrizione della parte dispositiva oppure nel riferire i fatti o le petizioni delle parti o sia stato omesso quanto richiede il can 1612, § 4, la sentenza deve essere corretta o completata dal tribunale stesso che l’ha emanata, sia ad istanza della parte sia d’ufficio, udite tuttavia le parti e con decreto apposto in calce alla sentenza.