trit_Codex_Canonici_Iuris2201_35
§ 2. Prima che si emani il decreto di cui al § 1, deve constatare, anche a mezzo di una nuova citazione se è necessario, che la citazione legittimamente fatta pervenne in tempo utile alla parte convenuta.
§ 2. Prima che si emani il decreto di cui al § 1, deve constatare, anche a mezzo di una nuova citazione se è necessario, che la citazione legittimamente fatta pervenne in tempo utile alla parte convenuta.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019