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trit_Codex_Canonici_Iuris2201_35

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

§ 2. Prima che si emani il decreto di cui al § 1, deve constatare, anche a mezzo di una nuova citazione se è necessario, che la citazione legittimamente fatta pervenne in tempo utile alla parte convenuta.

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