trit_Codex_Canonici_Iuris2195_60

Can. 1589 – § 1. Il giudice, accolta la domanda e udite le parti, decida con la massima celerità se la questione incidentale proposta sembri aver fondamento ed essere connessa al giudizio principale, oppure se la si debba respingere fin da principio; e, posto che l’ammetta, se sia di tal gravità da dover essere risolta con sentenza interlocutoria oppure con decreto.

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