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trit_Codex_Canonici_Iuris2189_46

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 1582 – Se per la definizione della causa il giudice ritiene opportuno di recarsi in qualche luogo o d’ispezionare qualche cosa, lo stabilisca con un decreto, con cui descriva sommariamente, dopo aver udite le parti, tutto ciò che nell’ispezione deve essergli messo a disposizione.

Categorie Traductor_It_Felice_Massaro Tag Codex_Canonici_Iuris2189
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