trit_Codex_Canonici_Iuris2189_46
Can. 1582 – Se per la definizione della causa il giudice ritiene opportuno di recarsi in qualche luogo o d’ispezionare qualche cosa, lo stabilisca con un decreto, con cui descriva sommariamente, dopo aver udite le parti, tutto ciò che nell’ispezione deve essergli messo a disposizione.