trit_Codex_Canonici_Iuris2187_16
Can. 1581 – § 1. Le parti possono designare periti privati, i quali devono essere approvati dal giudice.
Can. 1581 – § 1. Le parti possono designare periti privati, i quali devono essere approvati dal giudice.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019