trit_Codex_Canonici_Iuris2184_23
Can. 1579 – § 1. Il giudice valuti attentamente non soltanto le conclusioni dei periti, anche se concordi, ma tutte le altre circostanze della causa.
Can. 1579 – § 1. Il giudice valuti attentamente non soltanto le conclusioni dei periti, anche se concordi, ma tutte le altre circostanze della causa.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019