trit_Codex_Canonici_Iuris2182_49

§ 2. I periti devono indicare con chiarezza con quali documenti o in quali modi idonei abbiano accertato l’identità delle persone, delle cose o dei luoghi, secondo quale metodo e criterio abbiano proceduto nell’espletare il compito loro richiesto, e soprattutto su quali argomenti si fondino le loro conclusioni.

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