trit_Codex_Canonici_Iuris2181_48

Can. 1578 – § 1. I periti facciano ciascuno la propia relazione distinta da quella degli altri, a meno che il giudice non ordini che se ne faccia una sola che i singoli periti dovranno sottoscrivere; se ciò avvenga, si annotino diligentemente le differenze dei pareri, se ce ne fossero.

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