trit_Codex_Canonici_Iuris2180_22
§ 3. Il giudice, udito il perito stesso, stabilisca il tempo entro il quale dovrà essere espletato l’esame e presentata la relazione.
§ 3. Il giudice, udito il perito stesso, stabilisca il tempo entro il quale dovrà essere espletato l’esame e presentata la relazione.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019