§ 3. Il giudice, udito il perito stesso, stabilisca il tempo entro il quale dovrà essere espletato l’esame e presentata la relazione.
odi servum pecus et arceo
§ 3. Il giudice, udito il perito stesso, stabilisca il tempo entro il quale dovrà essere espletato l’esame e presentata la relazione.