trit_Codex_Canonici_Iuris2178_28
Can. 1577 – § 1. Il giudice, atteso quanto i contendenti abbiano eventualmente prodotto, definisca con suo decreto i singoli punti sui quali si deve svolgere l’opera del perito.
Can. 1577 – § 1. Il giudice, atteso quanto i contendenti abbiano eventualmente prodotto, definisca con suo decreto i singoli punti sui quali si deve svolgere l’opera del perito.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019