trit_Codex_Canonici_Iuris2176_26
Can. 1575 – Spetta al giudice nominare i periti, udite le parti o su loro proposta, oppure, se del caso, accettare relazioni già fatte da altri periti.
Can. 1575 – Spetta al giudice nominare i periti, udite le parti o su loro proposta, oppure, se del caso, accettare relazioni già fatte da altri periti.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019