trit_Codex_Canonici_Iuris2175_48
Can. 1574 – Ci si deve servire dell’opera dei periti ogniqualvolta, secondo il disposto del diritto o del giudice è necessario il loro esame o il parere, fondato sulle regole della pratica e della scienza, per provare qualche fatto o per conoscere la vera natura di una cosa.
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