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trit_Codex_Canonici_Iuris2174_40

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 1573 – La deposizione di un solo testimone non può fare fede piena, a meno che non si tratti di un testimone qualificato che deponga su cose fatte d’ufficio, o le circostanze di cose e di persone suggeriscano altro.

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