trit_Codex_Canonici_Iuris2173_28
Can. 1571 – Ai testimoni, secondo un’equa tassazione stabilita dal giudice, si devono rifondere sia le spese fatte sia il guadagno che essi persero per rendere la testimonianza.
Can. 1571 – Ai testimoni, secondo un’equa tassazione stabilita dal giudice, si devono rifondere sia le spese fatte sia il guadagno che essi persero per rendere la testimonianza.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019