trit_Codex_Canonici_Iuris2171_38

Can. 1569 – § 1. Al termine dell’interrogatorio si deve leggere al testimone quanto della sua deposizione il notaio redasse per iscritto o fargli ascoltare al magnetofono ciò che fu registrato, concedendogli facoltà di aggiungere, sopprimere, correggere e variare.

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