trit_Codex_Canonici_Iuris2164_25
§ 2. Il giudice faccia giurare il testimone secondo il can. 1532; che se il testimone si rifiuti di prestarlo, lo ascolti senza che abbia giurato.
§ 2. Il giudice faccia giurare il testimone secondo il can. 1532; che se il testimone si rifiuti di prestarlo, lo ascolti senza che abbia giurato.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019