trit_Codex_Canonici_Iuris2163_18
Can. 1562 – § 1. Il giudice ricordi al teste il grave obbligo di dire tutta e sola la verità.
Can. 1562 – § 1. Il giudice ricordi al teste il grave obbligo di dire tutta e sola la verità.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019