trit_Codex_Canonici_Iuris2162_78
Can. 1561 – L’esame del testimone viene fatto dal giudice, o da un suo delegato o uditore, che deve essere assistito dal notaio; di conseguenza le parti, il promotore di giustizia, il difensore del vincolo, o gli avvocati che intervengano nell’esame, se hanno altre domande da fare al testimone, non le facciano al testimone ma al giudice o a chi ne fa le veci, perché le rivolga lui stesso, salvo che la legge particolare non disponga altrimenti.