Can. 1559 – Le parti non possono assistere all’esame dei testimoni, a meno che il giudice non abbia ritenuto di doverle ammettere. Possono tuttavia assistervi i loro avvocati o procuratori, a meno che il giudice per circostanze di cose e di persone non abbia ritenuto doversi procedere in segreto.

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