trit_Codex_Canonici_Iuris2157_28
§ 2. I Cardinali, i Patriarchi, i Vescovi e quelli che secondo il diritto del loro paese godono di egual beneficio, siano uditi nel luogo da loro stessi prescelto.
§ 2. I Cardinali, i Patriarchi, i Vescovi e quelli che secondo il diritto del loro paese godono di egual beneficio, siano uditi nel luogo da loro stessi prescelto.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019