trit_Codex_Canonici_Iuris2157_28

§ 2. I Cardinali, i Patriarchi, i Vescovi e quelli che secondo il diritto del loro paese godono di egual beneficio, siano uditi nel luogo da loro stessi prescelto.

Clic per vedere traduzione  trlat_Codex_Canonici_Iuris2157_19

Potrebbero interessarti anche...