trit_Codex_Canonici_Iuris2154_14
Can. 1556 – La citazione del testimone avviene con un decreto del giudice legittimamente notificato.
Can. 1556 – La citazione del testimone avviene con un decreto del giudice legittimamente notificato.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019