trit_Codex_Canonici_Iuris2148_29
Can. 1551 – La parte che ha fatto venire in giudizio un testimone può rinunciare alla sua escussione; ma la parte avversa può chiedere che ciononostante il teste sia interrogato.
Can. 1551 – La parte che ha fatto venire in giudizio un testimone può rinunciare alla sua escussione; ma la parte avversa può chiedere che ciononostante il teste sia interrogato.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019