Vai al contenuto
Logo del sito Felice Massaro
  • Home
  • Biblioteca Latina
  • Ricerche
  • Contatti

trit_Codex_Canonici_Iuris2147_39

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 1550 – § 1. Non siano ammessi a fare da testimone i minori al di sotto dei quattordici anni e i deboli di mente; potranno tuttavia essere uditi per decreto del giudice, con il quale se ne dichiari l’opportunità.

Categorie Traductor_It_Felice_Massaro Tag Codex_Canonici_Iuris2147
trit_Codex_Canonici_Iuris2146_20
trit_Codex_Canonici_Iuris2148_29
© 2026 Felice Massaro  •  Privacy Policy – Cookie  •  Creato con GeneratePress