trit_Codex_Canonici_Iuris2144_47

1° i chierici per quanto fu loro manifestato in ragione del sacro ministero; pubblici magistrati, i medici, le ostetriche, gli avvocati, i notai e altri che sono tenuti al segreto d’ufficio anche in ragione del consiglio dato, per quanto riguarda gli affari soggetti a questo segreto;

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