trit_Codex_Canonici_Iuris2141_40
Can. 1546 – § 1. Nessuno è tenuto a produrre documenti, anche se comuni, che non possono essere esibiti senza pericolo di danno a norma del can. 1548, § 2, n. 2, o senza pericolo di violazione del segreto che si deve mantenere.