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trit_Codex_Canonici_Iuris212_38

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 139 – § 1. Se non è stabilito altro dal diritto, per il fatto che uno si rivolga a qualche autorità competente, anche superiore, non si sospende la potestà esecutiva dell’altra autorità competente, sia essa ordinaria oppure delegata.

Categorie Traductor_It_Felice_Massaro Tag Codex_Canonici_Iuris212
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