trit_Codex_Canonici_Iuris212_38 20 Marzo 2019 di Felice Massaro Can. 139 – § 1. Se non è stabilito altro dal diritto, per il fatto che uno si rivolga a qualche autorità competente, anche superiore, non si sospende la potestà esecutiva dell’altra autorità competente, sia essa ordinaria oppure delegata.