trit_Codex_Canonici_Iuris2121_43

Can. 1528 – Se una parte o un testimone si rifiutano di comparire per rispondere avanti al giudice, è consentito udirli anche tramite un laico designato dal giudice, o richiedere la loro deposizione avanti a un pubblico notaio o in qualunque altro modo legittimo.

Potrebbero interessarti anche...