trit_Codex_Canonici_Iuris2119_25
Can. 1523 – Le spese del giudizio andato in perenzione sono rispettivamente a carico di ciascuno dei contendenti nella misura in cui furono fatte dai medesimi.
Can. 1523 – Le spese del giudizio andato in perenzione sono rispettivamente a carico di ciascuno dei contendenti nella misura in cui furono fatte dai medesimi.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019