Can. 1523 – Le spese del giudizio andato in perenzione sono rispettivamente a carico di ciascuno dei contendenti nella misura in cui furono fatte dai medesimi.
odi servum pecus et arceo
Can. 1523 – Le spese del giudizio andato in perenzione sono rispettivamente a carico di ciascuno dei contendenti nella misura in cui furono fatte dai medesimi.