trit_Codex_Canonici_Iuris2114_32
Can. 1519 – § 1. Se cessino dall’incarico il tutore o il curatore o il procuratore, che sia necessario a norma del can. 1481, §§1 e 3, l’istanza è nel frattempo sospesa.
Can. 1519 – § 1. Se cessino dall’incarico il tutore o il curatore o il procuratore, che sia necessario a norma del can. 1481, §§1 e 3, l’istanza è nel frattempo sospesa.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019