trit_Codex_Canonici_Iuris2113_28
Can. 1517 – L’inizio dell’istanza avviene con la citazione; la fine non si ha soltanto con la sentenza definitiva, ma anche negli altri modi stabiliti dal diritto.
Can. 1517 – L’inizio dell’istanza avviene con la citazione; la fine non si ha soltanto con la sentenza definitiva, ma anche negli altri modi stabiliti dal diritto.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019