trit_Codex_Canonici_Iuris2110_40
Can. 1514 – I termini della controversia una volta stabiliti non possono essere validamente mutati, se non con un nuovo decreto, per una causa grave, ad istanza di una parte dopo aver udito le altre parti ed averne soppesato le ragioni.
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Tag: Codex_Canonici_Iuris2110
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