trit_Codex_Canonici_Iuris2083_71

Can. 1488 – § 1. E’ fatto divieto ad entrambi di trarre dalla propria parte la lite con denaro, oppure di pattuire per sé un emolumento esagerato o pretendendo una parte della cosa che è oggetto del litigio. Se lo facessero, il patto è nullo e potranno essere multati dal giudice con un’ammenda. L’avvocato inoltre può essere sospeso dall’ufficio, e, se sia recidivo, anche essere cancellato dall’albo degli avvocati.

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