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trit_Codex_Canonici_Iuris2073_30

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 1482 – § 1. Ognuno può costituirsi un solo procuratore, a questi non è consentito di farsi sostituire da un altro, a meno che non gliene sia stata data espressamente facoltà.

Categorie Traductor_It_Felice_Massaro Tag Codex_Canonici_Iuris2073
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