trit_Codex_Canonici_Iuris2067_58

Can. 1479 – Ogniqualvolta vi è un tutore o un curatore costituito dall’autorità civile, il medesimo può essere ammesso dal giudice ecclesiastico, udito, se possibile, il Vescovo diocesano di colui al quale fu dato; che se non vi sia o non si ritenga di dovere ammettere, il giudice stesso designerà un tutore o un curatore per la causa.

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