trit_Codex_Canonici_Iuris2065_55

§ 3. Ma nelle cause spirituali e connesse alle spirituali, se i minorenni hanno raggiunto l’uso di ragione, possono agire e rispondere senza il consenso dei genitori o dei tutori, anzi personalmente se hanno compiuto i quattordici anni di età; se non li hanno ancora compiuti, per il tramite di un curatore costituito dal giudice.

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