trit_Codex_Canonici_Iuris2062_32
Can. 1477 – Benché l’attore o la parte convenuta si siano costituiti un procuratore od un avvocato, devono tuttavia sempre presenziare personalmente in giudizio secondo il disposto del diritto o del giudice.
Can. 1477 – Benché l’attore o la parte convenuta si siano costituiti un procuratore od un avvocato, devono tuttavia sempre presenziare personalmente in giudizio secondo il disposto del diritto o del giudice.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019